TARI - Tassa sui rifiuti

Informazioni
La Tari é stata istituita, contestualmente alla IUC, dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui a puro titolo esemplificativo le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO
Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Il contribuente per ottenere l’esclusione dalla base imponibile è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che avrà valore dalla data di consegna al protocollo dell’Ente. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo. 

DICHIARAZIONI
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare entro il 30 giugno dell’anno successivo al suo verificarsi - ogni dato, fatto, circostanza od altro elemento rilevante per l’applicazione del tributo. Entro lo stesso termine deve essere dichiarata ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi che comportino una diversa determinazione del tributo o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione del medesimo. 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Il regolamento comunale può prevedere agevolazioni o riduzioni della tassa. Contestualmente, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ovvero separatamente al verificarsi dell’evento che dà diritto alle agevolazioni, il contribuente dovrà richiedere la eventuale agevolazione o riduzione prevista dal citato regolamento comunale.

RIMBORSO IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
 
UfficioServizio Entrate e Tributi
Telefono: 0331275880
Fax: 0331275889
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Pec: protocollo@pec.comune.besnate.va.it