TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili - abolita con decorrenza anno 2020

Informazioni
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Per evenutali accertamenti/ravvedimenti, lasciamo sotto indicate le informazioni relativamente al tributo ABOLITO.

Cos'è

La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014” e il cui pagamento è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
Grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli. A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità, le abitazioni principali e ad esse assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI.

Chi è tenuto al pagamento
Salvo esclusioni ed esenzioni espressamente previste dalla legge, l’imposta deve essere pagata in base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) da:
  • il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali.

Gli esenti
Non sono chiamati a versare il tributo:
  • I proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze considerate
  • I proprietari di abitazioni assegnate all'ex coniuge e quelle a un parente disabile entro il secondo grado.
  • Possessori di terreni agricoli

Tempi e modalità di pagamento
Come per l'IMU, in sede di conversione del decreto legge 16/2014, è stato disposto che i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TASI per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno d'imposta.

La Tasi si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Coloro che hanno presentato il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi, potranno compensare quanto dovuto per la TASI con i crediti di imposta (in particolare con l’IRPEF).

Sanare ritardi e omessi versamenti
Il ravvedimento operoso
Questo strumento permette a tutti i contribuenti di regolarizzare spontaneamente la propria posizione nel caso in cui il versamento del tributo sia stato omesso o risulti insufficiente. Si può utilizzare entro un anno dalla scadenza del termine del versamento dovuto e nel caso in cui non sia arrivata una contestazione sul versamento (una cartella esattoriale, per esempio)
Per il calcolo di quanto è necessario versare bisogna considerare la quota dell'imposta non pagata, a cui aggiungere sanzioni e interessi sulla base del giorno in cui si procede al pagamento.
Una volta pagato, è bene comunicare all'ufficio tributi l'avvenuto versamento utilizzando il modello "Comunicazione ravvedimento operoso"
UfficioServizio Entrate e Tributi
Telefono: 0331275880
Fax: 0331275889
Email: tributi@comune.besnate.va.it
Pec: protocollo@pec.comune.besnate.va.it